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Chiarimento

  • 1. Il disciplinare di gara al punto 14 stabilisce i requisiti di capacità tecnica e finanziaria (art. 100 co. 1 lettera b) nel caso di partecipazione alla procedura in raggruppamento temporaneo d`impresa si chiede se tale requisito debba essere posseduto dal RTI nel suo insieme o da ogni singola impresa facente parte del raggruppamento. 2. Sempre nel caso di partecipazione alla procedura in raggurppamento temporaneo d`impresa si chiede di conoscere se i punti 26, 27, 28, 29 del DUGE debbano necessariamente essere dichiarati da tutti i partecipanti al raggruppamento oppure è sufficiente che vengano dichiarati dalla capogruppo.

    Domanda del: 01/07/2024 aggiornata il 01/07/2024
  • 1) Come stabilito dall`Art. 13 del Disciplinare di Gara ``ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice``. L`Art. 68 comma 11 del DLGS 36/2023 dispone che ``i raggruppamenti di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano COMPLESSIVAMENTE i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare``. 2) Come specificato il DGUE deve essere compilato e presentato da tutti gli oo.ee che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti

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